
Il corso di aggiornamento per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011 e normato secondo quanto previsto nel punto 5 della parte III dell'Accordo Stato-Regioni 2025.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Obiettivi
Durante il corso di aggiornamento verranno illustrate nel dettaglio le eventuali modifiche normative intervenute, con particolare attenzione alle implicazioni pratiche per il settore di riferimento.
Inoltre, saranno presentate le principali evoluzioni tecniche, comprese le innovazioni metodologiche e gli strumenti operativi più aggiornati, al fine di garantire un costante allineamento con gli standard professionali.
Contenuti
Modulo Parte Pratica (4 ore)
Le procedure da attuare in caso di emergenza
Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione
Sistemi di segnalazione e comunicazione
Destinatari
Lavoratori
Datori di lavoro
Lavoratori autonomi
Requisiti: comprensione sufficiente lingua italiana e maggiore età.
Rimborsi
PER LE AZIENDE ISCRITTE AD EDILCASSA VENETO
Per ogni lavoratore (in regola con i versamenti a EDILCASSA VENETO) verrà erogato da parte del sistema delle casse edili un voucher di € 20,00 ORARI a fronte di specifica domanda. La pratica per la richiesta di rimborso è seguita interamente da CESAR
EBAV (servizio A07)
PREVISTO PER LE SEGUENTI CATEGORIE FINO AD ESAURIMENTO RISORSE (da verificare di volta in volta la disponibilità): Metalmeccanica, Acconciatura-Estetica, Alimentaristi, Ceramica, Chimica-gomma e plastica, Comunicazione, Concia, Imprese pulizie, Occhiali, Odontotecnico, Panificatori, Autotrasporto, Trasporto persone, Vetro, Orafo, Tessile, Legno, Pulitintolavanderie.
EBAV eroga alle imprese, in regola con i versamenti, un contributo pari all'80% del costo del corso, al netto di IVA, e comunque di massimo € 20 ORARI.
ATTENZIONE
La partecipazione al corso di aggiornamento è subordinata al previo completamento di un corso base svolto in conformità all’Accordo Stato‑Regioni 2025, ovvero di un corso i cui contenuti risultino conformi con quelli previsti dal medesimo Accordo.
Dettagli
4 ore
TEORIA + PRATICA
SOCI *
195,20 € (160 + IVA)
NON SOCI
219,60 € (180+ IVA)
* Iscritti a Confartigianato Imprese Vicenza
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo la conferma del corso che avverrà tramite e-mail esattamente una settimana prima rispetto all’avvio. La ricevuta del pagamento che darà LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE va inviata a
amministrazione.cesar@confartigianatovicenza.it
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a:
CESAR SRL - BPER BANCA S.P.A.
IT32 L 05387 11802 000003411175
specificando il codice del corso, nominativo del partecipante e la ragione sociale dell'azienda.
Sedi
IMPORTANTE
Obbligatorio per partecipare alla prova pratica abbigliamento da lavoro e scarpe antinfortunistica
Calendario:
ricordiamo che le iscrizioni si chiudono 3 giorni prima rispetto alla data di inizio corso e che eventuali disdette vanno comunicate con almeno 10 giorni di preavviso.
FAQ - Domande Frequenti
Scopri le risposte ai dubbi più comuni sul corso
I lavoratori stranieri possono partecipanti ai corsi?
Sì, se la comprensione della lingua italiana è sufficente.
Sarà richiesto infatti, prima della partecipazione all’attività, di compilare il test di verifica della compentenza liguistica che potete scaricare qui >
Quali sono le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in vigore?
Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:
Decreto legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, definito anche Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 entrato in vigore lo scorso 24/05/2025.
D. M. 2 settembre 2021 relativamente ai corsi prevenzione incendi.
D.M. 388/2003 (Allegati III e IV) relativamente ai corsi primo soccorso.
All’entrata in vigore il giorno 24/05/2025 dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 sono stati abrogati i seguenti accordi:
→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 (Rep 221/CSR);
→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 (Rep 223/CSR);
→ accordo sancito il 22 febbraio 2012 (Rep 53/CSR);
→ accordo sancito il 25 luglio 2012 (Rep 153/CSR);
→ accordo sancito il 7 luglio 2016 (Rep 128/CSR).
Quali sono i corsi obbligatori in materia di Salute e sicurezza?
I corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro includono:
la formazione generale e specifica dei lavoratori
la formazione per le figure dei preposti e i dirigenti
la formazione per l’eventuale RLS, se svolto da un lavoratore dell’azienda
la formazione per gli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)
i corsi sulle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, ple, ecc.) e condizioni di lavoro specifiche (sottotensione, lavori in quota, ecc.)
il corso rivolto al datore di lavoro
se il ruolo di RSPP non è svolto da una figura esterna con incarico formale ma dal datore di lavoro il relativo corso specifico
Quali aziende hanno l’obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza?
Tutte le aziende pubbliche e private con almeno un lavoratore hanno l'obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza sul lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 81/08.
Tipologie di aziende: La normativa si applica a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo di attività (es. uffici, commercio) o dalla forma giuridica (es. ditta individuale, società).
Lavoratori: L'obbligo sussiste nel momento in cui è presente almeno un "lavoratore", indipendentemente dal tipo di contratto o dalla retribuzione.
Lavoratori autonomi: Anche i lavoratori autonomi devono rispettare specifici obblighi, tra cui l'utilizzo di attrezzature conformi e DPI adeguati.
Ditte individuali: Sono soggette agli obblighi del D.Lgs. 81/08 se hanno almeno un dipendente.
Imprese familiari: Anche le imprese familiari sono soggette alla normativa, così come lo sono le attività d'ufficio e i piccoli imprenditori artigiani che impiegano personale.
Chi è considerato lavoratore?
Il lavoratore è una persona che svolge un'attività lavorativa, sia essa manuale o intellettuale, all'interno di un'organizzazione, indipendentemente dal tipo di contratto, dalla retribuzione o dalla durata. La definizione legale include anche figure come soci lavoratori, tirocinanti, stagisti e volontari, ai fini della sicurezza sul lavoro. In sintesi, è chiunque presti la propria opera per un datore di lavoro, pubblico o privato, anche solo per apprendere un mestiere.
Definizione ampia: La definizione legale (es. D.Lgs. 81/08) è molto ampia e include chiunque svolga un'attività lavorativa, anche senza retribuzione, al fine di imparare una professione.
Il titolare di un’azienda senza dipendenti né collaboratori di alcun genere deve frequentare i corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro?
No, in Italia non si è obbligati a frequentare corsi di sicurezza se il titolare di un'azienda non ha dipendenti o collaboratori, secondo l'articolo 21 del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, è fortemente consigliato per tutelare l’incolumità, specialmente in alcuni settori, poiché restano obblighi di base come l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'utilizzo di attrezzature conformi e la valutazione dei rischi.
Recensioni
Scopri le esperienze e i feedback di chi ha già partecipato al corso
Notevole
Corso utile e ben spiegato.
Carmelo E.
20/03/25
Spiegazioni efficaci
La chiarezza dell' insegnante e la capacità di spiegare in modo semplice anche le cose più complicate.
Ilario B.
19/07/24
Consigliato
Corso utile per migliorare la sicurezza sul lavoro.
Silvio I.
23/05/24



