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Lavoratori

Corso Formazione Lavoratori aggiornamento

Settore Edilizia

Obiettivi

In attuazione delle disposizioni previste dall'Accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 19/05/2025, le aziende sono tenute a regolarizzare la propria posizione in tema di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


CESAR risponde all'esigenza formativa delle aziende organizzando sessioni di formazione in linea con le tipologie di corsi previsti dalla normativa, sia per contenuti che per requisiti del personale docente.

I corsi devono svolgersi in orario di lavoro.


L’Accordo Stato-Regioni stabilisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione in materia di salute e sicurezza che tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro. L’accordo disciplina ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione e di aggiornamento, ogni cinque anni, dei lavoratori.


Il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni tre anni.


Il CCNL, infatti, stabilisce all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato Accordo Stato Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.


La mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.


La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del contratto. Pertanto:

  • per i lavoratori, operai o impiegati, che hanno aggiornato la formazione base dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL (1° marzo 2022) la scadenza del nuovo aggiornamento è già prevista su base triennale;

  • per i lavoratori, operai o impiegati, che, invece, hanno aggiornato la formazione base in un momento anteriore al 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento resta quella originariamente prevista, ossia quinquennale. In questo caso, sarà il secondo aggiornamento che dovrà essere calendarizzato su base triennale.

Contenuti

Nel corso di aggiornamento si tratta di significative evoluzioni e innovazioni,  applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non  esaustivo: 

  • modifiche normative; 

  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;

  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Destinatari

L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni dai lavoratori che hanno frequentato il corso base di Formazione Specifica o il relativo aggiornamento, così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025.


Requisiti: comprensione sufficiente lingua italiana e maggiore età.

Rimborsi

EDILCASSA

Il corso è gratuito per i lavoratori del settore edilizia appartenenti ad aziende in regola con i versamenti EDILCASSA VENETO. La pratica è gestita direttamente da Cesar.


ATTENZIONE: per le aziende NON in regola con i versamenti EDILCASSA VENETO il corso sarà a pagamento.

Dettagli

6 ore

TEORIA

SOCI *

91,50 € (75 + IVA)

NON SOCI

134,20 € (110 + IVA)

* Iscritti a Confartigianato Imprese Vicenza

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo la conferma del corso che avverrà tramite e-mail esattamente una settimana prima rispetto all’avvio. La ricevuta del pagamento che darà LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE va inviata a

amministrazione.cesar@confartigianatovicenza.it


Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a:

CESAR SRL - BPER BANCA S.P.A.

IT32 L 05387 11802 000003411175

specificando il codice del corso, nominativo del partecipante e la ragione sociale dell'azienda.

Sedi

Requisiti tecnici FAD

Ogni discente dev'essere collegato per l’intera durata del corso tramite un dispositivo ad uso esclusivo; NON è consentita la condivisione dello stesso dispositivo tra più persone.

NON è altresì consentito l'utilizzo dello smartphone.


da PC:

  • Dispositivi: webcam e microfono

  • Sistema operativo: Windows 7 o versioni successive, macOS X 10.9 o successive

  • Browser: Mozilla Firefox 76+, Google Chrome 53+, Edge 80+, Safari 10+

  • CPU: dual core da 2 GHz o superiore con 4 GB di RAM (consigliato)


da tablet:

  • Scaricare gratuitamente l'app ZOOM Cloud Meetings da App Store o Google Play

  • Connessione WIFI consigliata per l'audio VoIP

Calendario:

ricordiamo che le iscrizioni si chiudono 3 giorni prima rispetto alla data di inizio corso e che eventuali disdette vanno comunicate con almeno 10 giorni di preavviso.

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FAQ - Domande Frequenti

Scopri le risposte ai dubbi più comuni sul corso

Quali aziende hanno l’obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza?

Tutte le aziende pubbliche e private con almeno un lavoratore hanno l'obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza sul lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 81/08.


Tipologie di aziende: La normativa si applica a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo di attività (es. uffici, commercio) o dalla forma giuridica (es. ditta individuale, società).


Lavoratori: L'obbligo sussiste nel momento in cui è presente almeno un "lavoratore", indipendentemente dal tipo di contratto o dalla retribuzione.


Lavoratori autonomi: Anche i lavoratori autonomi devono rispettare specifici obblighi, tra cui l'utilizzo di attrezzature conformi e DPI adeguati.


Ditte individuali: Sono soggette agli obblighi del D.Lgs. 81/08 se hanno almeno un dipendente.


Imprese familiari: Anche le imprese familiari sono soggette alla normativa, così come lo sono le attività d'ufficio e i piccoli imprenditori artigiani che impiegano personale.

Chi è considerato lavoratore?

Il lavoratore è una persona che svolge un'attività lavorativa, sia essa manuale o intellettuale, all'interno di un'organizzazione, indipendentemente dal tipo di contratto, dalla retribuzione o dalla durata. La definizione legale include anche figure come soci lavoratori, tirocinanti, stagisti e volontari, ai fini della sicurezza sul lavoro. In sintesi, è chiunque presti la propria opera per un datore di lavoro, pubblico o privato, anche solo per apprendere un mestiere.


Definizione ampia: La definizione legale (es. D.Lgs. 81/08) è molto ampia e include chiunque svolga un'attività lavorativa, anche senza retribuzione, al fine di imparare una professione.

Il titolare di un’azienda senza dipendenti né collaboratori di alcun genere deve frequentare i corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro?

No, in Italia non si è obbligati a frequentare corsi di sicurezza se il titolare di un'azienda non ha dipendenti o collaboratori, secondo l'articolo 21 del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, è fortemente consigliato per tutelare l’incolumità, specialmente in alcuni settori, poiché restano obblighi di base come l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'utilizzo di attrezzature conformi e la valutazione dei rischi.

Una SNC formata da due soci, senza dipendenti o collaboratori è soggetta all’obbligo di frequenza ai corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro?

Sì, siete soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi di sicurezza sul lavoro, poiché siete considerati "lavoratori" ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La formazione dei lavoratori dev’essere realizzata in orario di lavoro?

I percorsi di formazione, informazione e addestramento sono regolati dall’articolo 37, comma 12, il quale stabilisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.


Ne consegue che le attività formative e informative devono svolgersi durante l’orario di lavoro. Qualora, per motivi organizzativi, ciò non fosse possibile e i corsi dovessero essere effettuati al di fuori di tale orario, le ore aggiuntive impiegate devono essere riconosciute al lavoratore come lavoro straordinario e retribuite di conseguenza.

In che cosa consiste l’incarico di RSPP o DLSPP?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:

  • individuare i fattori di rischio;

  • elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

  • proporre programmi di informazione e formazione;

  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

  • partecipare alla consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro coinvolgendo il RLS;

  • fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

Recensioni

Scopri le esperienze e i feedback di chi ha già partecipato al corso

la valutazione media è 5 su 5

Professionalizzante

Corso molto interessante, non pensavo fosse così completo.

Emanuele M.

04/12/24

la valutazione media è 4 su 5

Scoperta

Corso più utile di quello che mi aspettavo, davvero interessante.

Giulio S.

19/06/24

la valutazione media è 5 su 5

Ottimo

Corso che consiglio per la qualità e la chiarezza.

Fabio L.

24/04/24

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D.LGS. 231/2001 – NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2015, la società Cesar srlu ha adottato un proprio Codice Etico al fine di allinearsi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nel  nostro ordinamento giuridico un’inedita forma di responsabilità di tipo para penale in capo alla Società qualora vengano commessi determinati reati nel suo interesse o a suo vantaggio.  > Scopri i dettagli 

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