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Lavoratori

Corso Formazione Lavoratori

Settore Edilizia

Obiettivi

In attuazione delle disposizioni previste dall'Accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 19/05/2025, le aziende sono tenute a regolarizzare la propria posizione in tema di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


CESAR risponde all'esigenza formativa delle aziende organizzando sessioni di formazione in linea con le tipologie di corsi previsti dalla normativa, sia per contenuti che per requisiti del personale docente.

I corsi devono svolgersi in orario di lavoro.


L’Accordo Stato-Regioni stabilisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione in materia di salute e sicurezza che tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro. L’accordo disciplina ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione e di aggiornamento, ogni cinque anni, dei lavoratori.


Il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni tre anni.


Il CCNL, infatti, stabilisce all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato Accordo Stato Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.


La mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.


La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del contratto. Pertanto:

  • per i lavoratori, operai o impiegati, che hanno aggiornato la formazione base dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL (1° marzo 2022) la scadenza del nuovo aggiornamento è già prevista su base triennale;

  • per i lavoratori, operai o impiegati, che, invece, hanno aggiornato la formazione base in un momento anteriore al 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento resta quella originariamente prevista, ossia quinquennale. In questo caso, sarà il secondo aggiornamento che dovrà essere calendarizzato su base triennale.

Contenuti

La formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti:

  • Formazione di carattere generale (MODULO GENERALE), della durata minima di 4 ore per tutti i settori di attività, che riprende i contenuti già espressi dall’art. 37, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 e s. m.i. (concetti di rischi, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza);

  • Formazione specifica (MODULO SPECIFICO), della durata minima di 12 ore per le attività a ALTO RISCHIO, che riguarda i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza.

Destinatari

  • Lavoratori del settore edilizia

Per lavoratori ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro si intendono: lavoratori dipendenti full time e part time, soci lavoratori, collaboratori a progetto, interinali, lavoratori occasionali, stagisti, e in generale ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.


Requisiti: comprensione sufficiente lingua italiana e maggiore età.

Rimborsi

FORMEDIL Artigianato e PMI VENETO

Il corso è gratuito per i lavoratori del settore edilizia appartenenti ad aziende in regola con i versamenti EDILCASSA VENETO. La pratica è gestita direttamente da Cesar. Per poter usufruire del rimborso è obbligatoria la compilazione del MODELLO 0 FORMAZIONE, entrando direttamente nella propria area riservata o tramite il vostro studio paghe sul sito www.formedilveneto.it (che sostituisce l’area riservata Edilcassa Veneto a partire dal 19/05/2026).


Per le aziende NON in regola con i versamenti EDILCASSA VENETO il corso sarà a pagamento.

nuovi corsi sicurezza con realtà virtuale VR

Dettagli

16 ore

TEORIA

SOCI *

183,00 € (150 + IVA)

NON SOCI

244,00 € (200 + IVA)

* Iscritti a Confartigianato Imprese Vicenza

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo la conferma del corso che avverrà tramite e-mail esattamente una settimana prima rispetto all’avvio. La ricevuta del pagamento che darà LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE va inviata a

amministrazione.cesar@confartigianatovicenza.it


Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a:

CESAR SRL - BPER BANCA S.P.A.

IT32 L 05387 11802 000003411175

specificando il codice del corso, nominativo del partecipante e la ragione sociale dell'azienda.

Sedi

Requisiti tecnici FAD

Ogni discente dev'essere collegato per l’intera durata del corso tramite un dispositivo ad uso esclusivo; NON è consentita la condivisione dello stesso dispositivo tra più persone.

NON è altresì consentito l'utilizzo dello smartphone.


da PC:

  • Dispositivi: webcam e microfono

  • Sistema operativo: Windows 7 o versioni successive, macOS X 10.9 o successive

  • Browser: Mozilla Firefox 76+, Google Chrome 53+, Edge 80+, Safari 10+

  • CPU: dual core da 2 GHz o superiore con 4 GB di RAM (consigliato)


da tablet:

  • Scaricare gratuitamente l'app ZOOM Cloud Meetings da App Store o Google Play

  • Connessione WIFI consigliata per l'audio VoIP

Calendario:

ricordiamo che le iscrizioni si chiudono 3 giorni prima rispetto alla data di inizio corso e che eventuali disdette vanno comunicate con almeno 10 giorni di preavviso.

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FAQ - Domande Frequenti

Scopri le risposte ai dubbi più comuni sul corso

I lavoratori stranieri possono partecipanti ai corsi?

Sì, se la comprensione della lingua italiana è sufficente.


Sarà richiesto infatti, prima della partecipazione all’attività, di compilare il test di verifica della compentenza liguistica che potete scaricare qui >

Quali sono le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in vigore?

Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:

  • Decreto legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, definito anche Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 entrato in vigore lo scorso 24/05/2025.

  • D. M. 2 settembre 2021 relativamente ai corsi prevenzione incendi.

  • D.M. 388/2003 (Allegati III e IV) relativamente ai corsi primo soccorso.

All’entrata in vigore il giorno 24/05/2025 dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 sono stati abrogati i seguenti accordi:

  • → accordo sancito il 21 dicembre 2011 (Rep 221/CSR);

  • → accordo sancito il 21 dicembre 2011 (Rep 223/CSR);

  • → accordo sancito il 22 febbraio 2012 (Rep 53/CSR);

  • → accordo sancito il 25 luglio 2012 (Rep 153/CSR);

  • → accordo sancito il 7 luglio 2016 (Rep 128/CSR).

Quali sono i corsi obbligatori in materia di Salute e sicurezza?

I corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro includono:

  • la formazione generale e specifica dei lavoratori

  • la formazione per le figure dei preposti e i dirigenti

  • la formazione per l’eventuale RLS, se svolto da un lavoratore dell’azienda

  • la formazione per gli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)

  • i corsi sulle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, ple, ecc.) e condizioni di lavoro specifiche (sottotensione, lavori in quota, ecc.)

  • il corso rivolto al datore di lavoro

  • se il ruolo di RSPP non è svolto da una figura esterna con incarico formale ma dal datore di lavoro il relativo corso specifico

Quali aziende hanno l’obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza?

Tutte le aziende pubbliche e private con almeno un lavoratore hanno l'obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza sul lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 81/08.


Tipologie di aziende: La normativa si applica a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo di attività (es. uffici, commercio) o dalla forma giuridica (es. ditta individuale, società).


Lavoratori: L'obbligo sussiste nel momento in cui è presente almeno un "lavoratore", indipendentemente dal tipo di contratto o dalla retribuzione.


Lavoratori autonomi: Anche i lavoratori autonomi devono rispettare specifici obblighi, tra cui l'utilizzo di attrezzature conformi e DPI adeguati.


Ditte individuali: Sono soggette agli obblighi del D.Lgs. 81/08 se hanno almeno un dipendente.


Imprese familiari: Anche le imprese familiari sono soggette alla normativa, così come lo sono le attività d'ufficio e i piccoli imprenditori artigiani che impiegano personale.

Chi è considerato lavoratore?

Il lavoratore è una persona che svolge un'attività lavorativa, sia essa manuale o intellettuale, all'interno di un'organizzazione, indipendentemente dal tipo di contratto, dalla retribuzione o dalla durata. La definizione legale include anche figure come soci lavoratori, tirocinanti, stagisti e volontari, ai fini della sicurezza sul lavoro. In sintesi, è chiunque presti la propria opera per un datore di lavoro, pubblico o privato, anche solo per apprendere un mestiere.


Definizione ampia: La definizione legale (es. D.Lgs. 81/08) è molto ampia e include chiunque svolga un'attività lavorativa, anche senza retribuzione, al fine di imparare una professione.

Il titolare di un’azienda senza dipendenti né collaboratori di alcun genere deve frequentare i corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro?

No, in Italia non si è obbligati a frequentare corsi di sicurezza se il titolare di un'azienda non ha dipendenti o collaboratori, secondo l'articolo 21 del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, è fortemente consigliato per tutelare l’incolumità, specialmente in alcuni settori, poiché restano obblighi di base come l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'utilizzo di attrezzature conformi e la valutazione dei rischi.

Recensioni

Scopri le esperienze e i feedback di chi ha già partecipato al corso

la valutazione media è 4 su 5

Bravo docente

Organizzazione impeccabile e argomenti ben trattati.

Andrea F.

04/12/25

la valutazione media è 5 su 5

Costruttivo

Ho trovato l’organizzazione impeccabile e i contenuti davvero utili.

Manuel L.

18/09/24

la valutazione media è 4 su 5

Argomenti

Ottima qualità dei contenuti.

Giorgio D.

11/03/24

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D.LGS. 231/2001 – NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2015, la società Cesar srlu ha adottato un proprio Codice Etico al fine di allinearsi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nel  nostro ordinamento giuridico un’inedita forma di responsabilità di tipo para penale in capo alla Società qualora vengano commessi determinati reati nel suo interesse o a suo vantaggio.  > Scopri i dettagli 

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