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ACCORDO STATO-REGIONI 2025

LE PRINCIPALI NOVITA' SULLA FORMAZIONE

La Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2025 ha sancito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.


L’Accordo è entrato in vigore il giorno 24/05/2025, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:
   →  accordo sancito il 21 dicembre 2011 (Rep 221/CSR);
   →  accordo sancito il 21 dicembre 2011 (Rep 223/CSR);
   →  accordo sancito il 22 febbraio 2012 (Rep 53/CSR);
   →  accordo sancito il 25 luglio 2012 (Rep 153/CSR);
   →  accordo sancito il 7 luglio 2016 (Rep 128/CSR).

Individuazione dei soggetti formatori

Ai sensi del presente Accordo i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

  • istituzionali

  • accreditati

  • altri soggetti:

    • i fondi interprofessionali

    • gli Organismi Paritetici

    • le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

  • ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;

  • attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);

  • verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento.

Attestazioni

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente gli elementi minimi riportati nell’accordo stesso.


Gli attestati rilasciati ai sensi dell’ASR 2025 accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

Fascicolo del corso 

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni.

Corsi in video conferenza sincrona (VCS)

Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso.


I dispositivi della postazione d’utente potranno essere pc o tablet. Non è consentito l’utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.

Verifica dell’efficacia della formazione

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.


Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità: 

  1. Analisi infortunistica aziendale

  2. Questionari da somministrare al personale 

  3. Check list di valutazione

Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

Principali novità

CORSI PER

LAVORATORI

CORSI PER

PREPOSTI

CORSI PER

DATORE DI LAVORO

CORSI PER

DLSPP

CORSI PER

LAVORO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

CORSI PER

L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE

CORSI DI

FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRIPONTE

CORSI DI

AGGIORNAMENTO

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D.LGS. 231/2001 – NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2015, la società Cesar srlu ha adottato un proprio Codice Etico al fine di allinearsi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nel  nostro ordinamento giuridico un’inedita forma di responsabilità di tipo para penale in capo alla Società qualora vengano commessi determinati reati nel suo interesse o a suo vantaggio.  > Scopri i dettagli 

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