Vuoi attivare uno stage?
Se hai già un candidato, per attivare uno stage, hai bisogno di un ente promotore accreditato.
Cesar srl è un ente promotore accreditato
La nostra pluriennale esperienza ci permette di affiancare
quotidianamente le aziende clienti nella delicata gestione dei tirocini.
Oltre all’attivazione dello stage, offriamo la possibilità di scegliere un servizio completo, nell'ottica di agevolare e alleggerire le aziende, con un notevole risparmio di tempo e una riduzione degli oneri burocratici.
Offriamo supporto operativo completo nella gestione degli stage, tramite un servizio flessibile e modulabile, plasmato sulle esigenze di ogni singola azienda.
Ogni azienda cliente ha un consulente dedicato, un referente unico a cui fare riferimento per tutti gli aspetti.
Attiva lo stage con noi
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FAQ
Tirocinio in azienda: che cos’è?
Per aggiungere una nLo stage in azienda, anche detto tirocinio, è un periodo di formazione professionale che fornisce al tirocinante l’opportunità di maturare esperienza in ambito lavorativo e aziendale.Mediante il tirocinio in azienda, lo stagista acquisisce professionalità affrontando una formazione pratica che i percorsi di studio, normalmente incentrati sulle nozioni teoriche, non offrono. Inoltre, lo stage in azienda si rivela molto utile agli stagisti per verificare sul campo le proprie competenze e definire se sia l’ambito di lavoro adatto alle proprie esigenze.uova domanda, vai a impostazioni e clicca su "Gestisci domande".
Quali sono le tipologie di tirocinio in azienda?
Esistono diversi tipi di stage: Cesar attiva esclusivamente il tirocinio di inserimento lavorativo, che consiste in un periodo di formazione pratica in azienda, che si colloca generalmente nella fase di transizione tra studio e lavoro, o in ogni caso esterno a un percorso di studi.
Quali requisiti deve avere un tirocinante?
Cos’è un ente promotore?
Per poter operare nell’attivazione di tirocini, l’ente promotore deve avere un accreditamento regionale e provvedere a:
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Stipulare una convenzione con l’azienda, controllando che al suo interno siano contenuti i dati legali di azienda ed ente promotore, nonché gli aspetti normativi che regolano il contratto.
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Redigere un progetto formativo che riporta obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, oltre ai dati anagrafici dello stagista e alle informazioni sul suo percorso.
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Verificare che l’azienda nomini un tutor con valenza formativa, che affianchi lo stagista passo per passo nel suo percorso di stage.
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Nominare un tutor con responsabilità di supervisione, che offra assistenza a stagista e azienda per tutto il periodo di durata dello stage.
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Assicurare il tirocinante per la responsabilità civile (e, qualora previsto dagli accordi con l’azienda, contro gli infortuni sul lavoro).
Come si attiva un tirocinio in azienda?
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lo stagista, o tirocinante -
il soggetto ospitante, vale a dire l’azienda -
l’ente promotore (terza parte che ha il compito di supervisionare il processo; si occupa anche della gestione burocratica e amministrativa dell’attivazione)
Documenti aggiuntivi del tirocinio
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Registro presenze
Il registro presenze deve essere compilato quotidianamente, riportando al suo interno date, orari, attività e le firme del tirocinante e del tutor. Attestando il regolare svolgimento dello stage, si rivela uno strumento tutelante sia per l’azienda che per il tirocinante, in quanto può essere d’aiuto a entrambi per questioni assicurative o legali.
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Attestato di competenze
Quale deve essere la durata di un tirocinio in azienda?
Per la durata massima dello stage in azienda le limitazioni variano da 6 a 12 mesi, a seconda delle normative particolari e della condizione del tirocinante (fino a 24 mesi per i diversamente abili).
Chiarimenti sulla compilazione della convenzione
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che è in regola: con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); con l’applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale; con gli obblighi della Legge 68/99;
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di non aver in corso procedure concorsuali, oppure che sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
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che il tirocinante non verrà impiegato per: sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali;
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che non saranno ospitati tirocinanti: -
che hanno già svolto con lo stesso un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all’art. 8 del regolamento; che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi; che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017); -
per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi, fatta salva la deroga di cui all’art. 12 comma 5 del regolamento; -
per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria - CDS o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità; per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
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Chi deve fare la comunicazione obbligatoria di avvio e/o cessazione del tirocinio?