FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI

La formazione obbligatoria dei lavoratori è uno dei cardini dell’intera normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro. A seguito dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, molti imprenditori hanno adempiuto all’obbligo formativo nei confronti dei lavoratori e dei preposti. Si suggerisce comunque, a coloro che ancora non hanno provveduto a rispettare questo obbligo formativo, di attivarsi al più presto, visto che ormai le regole sono state definite da più di due anni.
Si evidenzia inoltre che la formazione obbligatoria dei lavoratori è strutturata in due fasi: la formazione generale e la formazione specifica che, a seconda della tipologia del rischio aziendale (basso, medio e alto), prevede un numero di ore stabilite per legge. Per semplificare:
La formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti:
Modulo Generale durata minima 4 ORE
Modulo Specifico durata minima 4 ore per BASSO RISCHIO
TOTALE ORE:
8 per il BASSO RISCHIO;
12 per il MEDIO RISCHIO;
16 per l’ALTO RISCHIO
La classificazione del rischio è in base al codice ateco dell’azienda e alla mansione del lavoratore.
N.B. Per tutte le mansioni che non comportano l’accesso ai reparti produttivi, indipendentemente dal settore di attività, è sufficiente il corso a BASSO RISCHIO.
Va posta attenzione alla eventuale presenza saltuaria nei reparti produttivi, in quanto la stessa (se avviene), comporta invece la formazione di riferimento sulla base dell’effettivo rischio dell’azienda (basso, medio o alto). Nel caso sia presente in azienda anche la figura del preposto (capo officina, capo cantiere, capo reparto, capo settore….) la normativa prevede una formazione particolare aggiuntiva.
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito anche le procedure operative per avviare la formazione obbligatoria dei lavoratori e, fra queste, è prevista la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali o paritetici (nel caso dell’artigianato Veneto, l’ente bilaterale di riferimento è il COBIS). Questo significa che il datore di lavoro deve predisporre il piano formativo, sulla base del documento di valutazione dei rischi e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori. Il piano formativo, e quindi il corso di formazione, andrà realizzato previa richiesta di collaborazione all’ente bilaterale o paritetico di riferimento. Ove la richiesta riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, delle relative indicazioni, il datore di lavoro, dovrà tenerne conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche dove tale realizzazione non venga affidata all’ente bilaterale o all’organismo paritetico. Ove la richiesta, invece, non riceva riscontro entro quindici giorno dal suo invio, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività formativa.
Le imprese che effettuano la formazione obbligatoria sulla sicurezza dei lavoratori, per il tramite dei centri formativi promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato Veneto e accreditati dalla Regione del Veneto, potranno accedere alle prestazioni dell’EBAV, al fine di sostenere minori costi per i corsi sostenuti.
Tale attività formativa si configura, nella terminologia contrattuale, come “formazione partecipata”. Per “formazione partecipata” si intende quella gestita e svolta, come soggetto organizzatore, dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato Veneto (es. Confartigianato Vicenza), accreditate presso la Regione del Veneto. L’erogazione della formazione da parte di queste strutture si basa su un rapporto di collaborazione tra le parti sociali.
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