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Nuovo regolamento sui Gas fluorurati ad effetto serra

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE)

N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro.

Il Regolamento CE 517/2014:

  1. stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;

  2. impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

  3. impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;

  4. stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i Regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli F-Gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento.

Controlli delle perdite

Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale) e non più sui limiti di quantità di F-Gas nel circuito. Gli operatori di tali apparecchiature provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite; fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni:

  1. la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;

  2. le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;

  3. se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

  4. le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;

  5. l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;

  6. le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;

  7. qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

I registri vanno tenuti dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni.

Certificazione E’ previsto l’obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di

  1. installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

  2. controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigoriferi.

  3. recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi.

Viene mantenuto l’obbligo di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio.

Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

Restrizioni all’immissione in commercio

La novità più rilevante contenuta nel Regolamento CE 517/2014, è quella legata all’introduzione di restrizioni all’immissione in commercio.

I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

Una recente nota del Ministero dell’Ambiente ha chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità inerenti l’acquisto e la vendita degli f-gas così come regolamentato dal nuovo Regolamento CE 517/2014.

Per acquistare f-gas è stato ribadito che è necessario che chi materialmente acquista sia in possesso o del patentino del frigorista, in caso di persona fisica, o della certificazione aziendale, nel caso di acquisto di f-gas per nome e conto di una impresa. Chi acquista, persona o impresa, deve naturalmente avere il certificato valido e deve essere registrato nel Registro telematico f-gas (http://www.fgas.it/Ricerca) del Ministero dell’Ambiente. Il termine “impresa” di cui all’articolo 2, comma 30 del Regolamento CE 517/2014 è stato infatti interpretato intendendo con “impresa” colui (sia in senso di persona fisica che giuridica) che prende in consegna gli f-gas.

A loro volta, in ottemperanza dell’art. 6, comma 3 del Regolamento CE 517/2014, distributori e rivenditori di componentistica che vendono F-Gas devono necessariamente:

  • richiedere all’acquirente certificato la compilazione di una autodichiarazione nella quale è specificata;

  • Ragione sociale (nome) ed indirizzo dell’azienda che acquista,

  • Tipologia di utilizzo degli f-gas (ad es. rivendita, prima carica dell’impianto, avviamento dello stesso, manutenzione, etc.)

  • Certificazione dell’azienda

  • Certificazione del personale

  • Istituire appositi registri che devono contenere:

  • I numeri dei certificati di chi (persona o impresa) acquista gli F-Gas

  • Le quantità di f-gas acquistati

Inoltre è raccomandabile, per gli acquirenti di F-Gas, consegnare al rivenditore, oltre all’autodichiarazione, anche copia della propria certificazione.

Riassumendo:

  • il dipendente dell’impresa installatrice certificata può ritirare i contenitori di f-gas presentando la certificazione dell’impresa,

  • una azienda che utilizza F-Gas (supermercato, etc.), ma non è in possesso di certificazione, può far prendere in consegna i contenitori di F-Gas solo ed esclusivamente da proprio personale in possesso di Certificazione (Patentino Frigorista).

Inoltre il Regolamento 517/2014 precisa che le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’Impresa Certificata.

Divieto di immissione in commercio

L’allegato III contiene un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali l’immissione in commercio, è vietata a decorrere dalla data indicata nello stesso allegato

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